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D.P.R. 04/04/2001 n. 101

Art. 11. Mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. Le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

2. Il mercato elettronico consente altresì di richiedere ulteriori offerte agli utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unità ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.

3. Le amministrazioni abilitano, al mercato elettronico, i fornitori di beni e servizi tramite uno o più bandi pubblicati in conformità della normativa vigente.

4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene in particolare

a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico

b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonchè i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori

d) la durata dell'abilitazione degli utenti a partecipare al mercato elettronico

e) l'indicazione del sito nel quale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle metodologie generali utilizzate dal sistema per le richieste automatiche di quotazione; alle fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza, anche al momento della conclusione del contratto; alle modalità con cui avverranno le comunicazioni; alle modalità con cui verranno pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di proprie strutture e concessionarie, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione di un mercato elettronico della pubblica amministrazione, e curano l'esecuzione, anche attraverso l'affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del mercato stesso. Note all'art. 11:

-Per quanto riguarda il Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), vedi nelle note alle premesse.

- Per quanto riguarda il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario), vedi nelle note alle premesse.

Art. 12. Norma finale

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Frattini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 71

 

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